Art. 14.

      1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle

 

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province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.
      2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere degli organi parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.
      3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.
      4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.
 

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      5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo stesso Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle materie di interesse. Il Garante si avvale dell'APAT per tutti gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle amministrazioni pubbliche.
      6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in imprese operanti nel settore di competenza del Garante medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
      7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti del Garante non possono intrattenere, anche indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
      8. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1, sono assunte dal Consiglio dei ministri, sentiti lo stesso Garante nonché i pareri degli organi parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri, l'ANGERIR avvia le attività di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti ove realizzare i propri impianti di smaltimento o di deposito.
 

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      10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), o, comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, del venir meno delle esigenze per cui il Garante stesso è stato costituito.